Il project financing in ambito carcerario è presente nel nostro ordinamento normativo già con “la finanziaria del 2000 (la 388/2000)” che fu “voluta dal governo dell’Ulivo”; essa “aveva introdotto l’amministrazione penitenziaria l’opzione della locazione finanziaria: la possibilità, cioè, che il capitale privato si inserisca nella gestione e nella valorizzazione dell’investimento pubblico” (Varese News). La formula della locazione, o leasing, o project financing, comporta due fatti:
•che lo Stato non si accolli direttamente i costi della costruzione ma si limiti a pagare al privato costruttore un fisso annuale;
•in sostituzione del fisso annuale o canone, al privato che ha investito vengono conferiti direttamente i servizi correlati alla detenzione: vitto, alloggio, lavanderia, istruzione carceraria, eccetera. (fonte)